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OIC 21 - Partecipazioni: le partecipazioni nella legislazione civilistica - art. 2427, c. 1, n. 9, del c.c.

Riferimenti OIC
LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“La nota integrativa deve indicare (...) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.