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OIC 21 - Partecipazioni: le partecipazioni nella legislazione civilistica - art. 2427, c. 1, n. 2, del c.c.

Riferimenti OIC
LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“La nota integrativa deve indicare (...) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”.