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OIC 21 - Partecipazioni: le partecipazioni nella legislazione civilistica - art. 2426, n. 9, del c.c.

Riferimenti OIC
LE PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

“le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.