Con riferimento alle partecipazioni, l’articolo 2427 comma 1, del codice civile, richiede di indicare in nota integrativa le seguenti informazioni: “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (per quanto riguarda le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie); 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi”. Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile la nota integrativa illustra: − nel caso di partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore; − nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo. Le informazioni di cui al numero 2) dell’articolo 2427 del codice civile sono corredate dalle seguenti indicazioni: − le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l’influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico; − informazioni sulle operazioni di aumento di capitate (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante; − se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita; − qualora la società abbia delle joint venture, indica in nota integrativa il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito. Nel caso, inoltre, di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo.