Tenuto conto di quanto previsto dai suddetti principi contabili e non ravvisando la necessità di un trattamento contabile differente per le partecipazioni, l’OIC ha modificato l’OIC 21 per chiarire che se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 più oneri accessori.