L’OIC ha rilevato che l’OIC 13 “Rimanenze”, l’ OIC 16 “Immobilizzazioni Materiali” e l’ OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”, richiedono che, nel caso in cui il pagamento di cespiti o beni sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite/bene sia iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.