È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Si è così eliminata un’eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell’esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.