Come disposto al paragrafo 58, a partire dalla data di entrata in vigore del presente principio i dividendi da società controllate devono essere rilevati nel bilancio della controllante solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione della partecipata. Le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate nell’esercizio di maturazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla precedente versione dell’OIC 21 (2014), in linea con la facoltà prevista al precedente paragrafo, possono applicare le disposizioni del nuovo principio retrospettivamente.