Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, comma 1, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. Pertanto, è possibile per le partecipazioni, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi di valutazione sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”.