Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Pertanto, le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nella voce BIII Immobilizzazioni finanziarie o nella voce CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: − voci D18a), D18b), D18c) e D18d); − voci D19a), D19b), D19c) e D19d). Le stesse semplificazioni si applicano ai bilanci delle micro-imprese, ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile.