OIC 19 - Debiti: nota integrativa - p.85
Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le
seguenti informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, codice civile:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
“6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie”.
Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell’articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l’informativa integrativa fornisce le informazioni previste al paragrafo 81A.