L’OIC ha osservato l’assenza, nell’ OIC 19 “Debiti”, di una disciplina simile a quella dell’ OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. L’OIC ha, pertanto, ritenuto necessario inserire il paragrafo 21A nell’OIC 19 per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell’origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.