I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).