Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l’esercizio successivo. Se rilevante, tale evento è illustrato nella nota integrativa secondo quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’ esercizio.