Prefinanziamento. Un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l’esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni: − viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.), esperite le quali l’Istituto finanziatore effettua l’erogazione del mutuo; e − dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall’istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all’atto dell’erogazione del mutuo ovvero dalla società al tempo in cui ha ricevuto il mutuo.