L ’ OIC ha emendato il paragrafo 33 dell’ OIC 16 in conseguenza dell’ emendamento all’ OIC 21 “Partecipazioni” (emesso in data 29 dicembre 2017), in cui si è ritenuto opportuno utilizzare la formulazione “differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato” considerata tecnicamente più corretta ed includere gli “oneri accessori” nel determinare il valore di iscrizione del bene.