Dal momento che il paragrafo 74 dell’OIC 16 prevede che le immobilizzazioni materiali possano essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta e che non era intenzione dell’OIC limitare la rilevazione a conto economico delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali precedentemente rivalutate solo a quelle rivalutate in base a parametri prestabiliti, lo stesso ha ritenuto opportuno modificare il paragrafo 76 per chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.