Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l’automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 “altri proventi finanziari”, lettera d). Nel caso in cui l’incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.