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OIC 15 - Crediti: nota integrativa - p.78

Riferimenti OIC
NOTA INTEGRATIVA
Bilancio in forma ordinaria
Descrizione

Con riferimento ai crediti, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”.
Nel fornire le informazioni di cui al numero 1 comma 1 dell’articolo 2427 codice civile la società indica in nota integrativa le ragioni che l’hanno condotta, ai sensi del paragrafo 45, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.
L’indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti della società.
Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:
- il tasso d’interesse effettivo e le scadenze;
- l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l’ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli
ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater “crediti verso altri”.