La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell’articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente: “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”; Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha integrato il paragrafo 28 del presente principio specificando che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “Crediti”.