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OIC 15 - Crediti: motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022 - n.14

Riferimenti OIC
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE
Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022
Descrizione

La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione. Pertanto, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell’articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”;
Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha integrato il paragrafo 28 del presente principio specificando che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “Crediti”.