Per quanto concerne le decisioni assunte in materia di cancellazione dei crediti, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono l’esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un’operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell’attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti. Nell’OIC 15 del giugno 2014 si è superata l’impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l’inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. L’eliminazione dell’opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un’applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell’ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell’applicazione delle stesse regole di determinazione dell’imponibile. Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall’IFRS for SMEs, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale prevede delle importanti semplificazioni. In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l’esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un’ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del “controllo” sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del coinvolgimento residuo (continuing involvement). In termini sostanziali, l’obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l’obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi. Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l’esposizione all’azione di regresso per l’eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l’importo che, ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”, si ritiene probabile si dovrà rifondere.