In merito alle disposizioni transitorie di prima applicazione, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. 139/2015, gli effetti derivanti dall’adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi le nuove norme applicate ai crediti iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione. Nel caso in cui l’impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i crediti iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.