OIC 14 - Disponibilità liquide: nota integrativa - p.22

Riferimenti OIC
NOTA INTEGRATIVA
Bilancio in forma abbreviata
Descrizione

Con riferimento alle disponibilità liquide, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata
sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, codice civile:
“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”.
“9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”
“22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.
Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile la nota integrativa indica:
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 la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
 i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a
causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.
Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica, l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato a meno che le società non si avvalgano dell’esenzione prevista dall’articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, in virtù del quale “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.