OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio: c17) interessi e altri oneri finanziari - p.94

Riferimenti OIC
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
C17) Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:
− interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
− sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione inziale del credito;
− minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e circolante;
− oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;
− interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;
− l’eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;
− la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;
− nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52 dell’OIC 19 “Debiti”) e il valore a termine del debito;
− perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;
− perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell’OIC 15 “Crediti”).