Premesso che trattasi di un obbligo di informativa non previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, è parso appropriato richiedere l’inserimento dell’informazione in discorso nella parte della nota integrativa destinata a descrivere le politiche contabili seguite. Le casistiche previste al riguardo negli OIC non sono esaustive perché ben può darsi che la deroga venga applicata anche in altre fattispecie perché ritenuta in quel caso dal redattore del bilancio irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.