La definizione che si è inteso dare al principio della rilevanza prende a riferimento la Direttiva 2013/34/UE, ai sensi della quale è rilevante: “lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”. Rispetto a tale definizione, gli elementi interpretativi sono rappresentati: a) dall’individuazione degli utilizzatori “primari” dell’informazione di bilancio, su cui si dirà in seguito; b) dal riferimento alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso, e non al contesto delle voci analoghe. Questa scelta è dovuta al fatto che non appare chiaro il riferimento alle altre voci analoghe nella formulazione della Direttiva. In tal modo il redattore del bilancio valuta la rilevanza del singolo elemento con riferimento al bilancio nel suo insieme, e non alla sua rilevanza all’interno di una singola voce.