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OIC 11 - Bilancio d’esercizio, finalità e postulati: prudenza - p.20

Riferimenti OIC
Descrizione

Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalle legge in materia di prudenza, l’OIC individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso. Ad esempio, gli utili derivanti dall’iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito” sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell’OIC 31 “Fondi rischi e oneri e TFR” le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza.