Come previsto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. Ad esempio, nell’OIC 13 “Rimanenze” si precisa che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge. Così evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.