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OIC 11 - Bilancio d’esercizio, finalità e postulati: prudenza - p.16

Riferimenti OIC
Descrizione

L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.