Le ragioni per le quali è stato preferito il terzo approccio sono le seguenti: a) i principi contabili nazionali emanati dall’OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale; b) pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell’operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento; c) poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.