Salta al contenuto principale

OIC 11 - Bilancio d’esercizio, finalità e postulati: comparabilità - p.45

Riferimenti OIC
POSTULATI DI BILANCIO
Comparabilità
Descrizione

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni: a)  la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile; b)  i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti come indicato ai paragrafi 33-35, tenuto conto di quanto disposto dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”; c)  i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.