1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139. Si applica il secondo comma dell'art. 2534 del codice civile.