Salta al contenuto principale

Art. 36, D.LGS 127/1991 Partecipazioni non consolidate

Riferimento Norma
Descrizione

1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e' iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
(VII Direttiva, art. 33).