1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. 2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi. 2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.