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Art. 28, D.LGS 127/1991 Casi di esclusione dal consolidamento

Riferimento Norma
Descrizione

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 32.
2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
(VII Direttiva, articoli 13 e 14).