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Start-up innovative

Redazione

Non si applicano gli indici alle start-up innovative (di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), e alle PMI innovative (di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33). Ciò in ragione del connaturale alto profilo di rischio che caratterizza queste imprese e dal conseguente elevato tasso di default.

Per queste imprese secondo il CNDCEC ciò che rileva è la capacità di reperire risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari che unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale.

Pertanto, per la misurazione dell’indice occorre fare riferimento al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto, di converso, l’assenza di ricavi ed i risultati economici negativi non hanno rilevanza.

Resta ferma la necessità da parte degli organi di controllo di valutare la sussistenza dei requisiti previsti per tali imprese quando la natura innovativa delle stesse dipenda dalla dichiarazione della parte.