Sistema degli indici
Un sistema di allerta efficace deve essere capace di intercettare le situazioni crisi prima che si traducano in insolvenza, evitando il più possibile false segnalazioni.
L’art. 13, D.Lgs 14/2019 delinea un sistema in cui sono presenti:
- indici che si applicano indistintamente a tutte le imprese (di cui al comma 1);
- indici che presentano valori differenti per settori economici (di cui al comma 2).
Secondo il documento del CNDCEC, gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa di cui al citato comma 1 sono i seguenti:
- i. patrimonio netto negativo;
- ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1.
L’utilizzo del Debt Service Coverage Ratio (DSCR) consente di includere nel sistema un indice che prendere in considerazione l’ottica forward looking richiesta dalla norma. Qualora questo indice non sia disponibile, ovvero non sia sufficientemente affidabile, si utilizzano i seguenti indici (di cui al citato comma 2), con soglie diverse a seconda del settore di attività:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Secondo il CNDCEC gli indici rappresentati dai punti (i) e (ii), ovvero il patrimonio netto ed il DSCR a sei mesi, sono in grado, se correttamente calcolati, di intercettare tutte le situazioni rilevanti.
Il sistema è di tipo gerarchico (si veda il grafico sottostante), ossia l’applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. In altri termini, il superamento del valore soglia del primo indice (i. patrimonio netto negativo) rende ipotizzabile la presenza della crisi, mentre la sua assenza richiede la verifica del secondo indice (ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1). In presenza di superamento della soglia del secondo indice è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di cinque indici di settore di cui al citato comma 2 che debbono tutti assumere un valore di allerta.