Debt service coverage ratio (DSCR)
Il Debt service coverage ratio (DSCR), ossia l’indice di sostenibilità finanziaria del debito aziendale, nella forma semplificata considera i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Il debito si stima sostenibile qualora il valore dell’indice risulti superiori ad uno. Per tale ragione il DSCR a sei mesi inferiore ad 1 rappresenta un indice di crisi che si applica a tutte le imprese.
L’indice richiede la presenza di un budget di tesoreria che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide, ovvero la stima dei flussi di cassa futuri al servizio del debito ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo.
L’arco temporale di riferimento è di sei mesi; tuttavia esso può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo, a condizione che il numeratore e il denominatore siano tra di loro confrontabili.
La stima del dato utilizzato per il calcolo dell’indice e la relativa valutazione di adeguatezza sono compiti dell’organo amministrativo delegato.
Per essere utilizzato è necessario che i dati presi a riferimento del calcolo, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti, siano ritenuti affidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.
Il documento dell’CNDCEC individua due metodi alternativi a seconda che lo stesso si basi sulle seguenti informazioni:
Compete agli organi di controllo scegliere il metodo da utilizzare, sulla base della qualità ed affidabilità dei flussi informativi disponibili.
Inoltre, le modalità di costruzione e utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell’impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa.
Secondo il CNDCEC sono ritenuti «normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici».
Il Consiglio, inoltre, ricorda che, nel nostro Paese, il pagamento delle forniture raramente avviene alla scadenza contrattuale. Pertanto, ai fini del calcolo di entrambe le versioni del DSCR, viene ammesso il pagamento differito a condizione che esso non superi il limite della fisiologia, ossia quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni:
- «non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori;
- il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture);
- la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni».
Si ricorda, peraltro, che gli interessi moratori ex legge, anche se non richiesti dal fornitore, sono portati in conto per la costruzione dell’indicatore.
Con riferimento alle stime dei flussi finanziari prognostici, il documento del CNDCEC ricorda che sia l’art. 2381, comma 5 c.c. sia l’art. 2086 c.c. prevedono il principio della proporzionalità alle dimensioni dell’impresa. In merito l’OIC 9, per le imprese di minori dimensioni, introduce la possibilità di stimare i flussi occorrenti per la determinazione del valore degli attivi in misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche. Pertanto, il CNDCEC ritiene che tale approccio possa essere adottato anche per la stima dei flussi al servizio del debito, a condizione che venga rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e del denominatore.