Data di consolidamento
La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con la data di chiusura del bilancio d’esercizio dell'impresa controllante (art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 127/91). E' prevista, tuttavia, la possibilità di adottare come data di riferimento quella di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti, facendone menzione nella nota integrativa consolidata. L'impresa che chiuda il suo esercizio in data diversa da quella di riferimento deve provvedere a redigere un bilancio intermedio alla stessa data di chiusura del bilancio consolidato, che abbia le stesse caratteristiche del bilancio ordinario.