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Data di consolidamento

Redazione

La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con la data di chiusura del bilancio d’esercizio dell'impresa controllante (art. 30, comma 1, del D.Lgs n. 127/91). E' prevista, tuttavia, la possibilità di adottare come data di riferimento quella di chiusura della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti, facendone menzione nella nota integrativa consolidata. L'impresa che chiuda il suo esercizio in data diversa da quella di riferimento deve provvedere a redigere un bilancio intermedio alla stessa data di chiusura del bilancio consolidato, che abbia le stesse caratteristiche del bilancio ordinario.