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Criteri di valutazione

Redazione

Secondo l'art. 35 del D.Lgs n. 127/91 i criteri di valutazione da adottare nella stesura del bilancio consolidato devono essere quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa tenuta alla sua redazione.

E' possibile, tuttavia, l'utilizzazione di criteri diversi, purché questi siano previsti dalle disposizioni di bilancio (art. 2423 e segg. del Codice civile), e a condizione che venga fornita un'adeguata motivazione nella nota integrativa. I criteri scelti per la redazione del bilancio consolidato devono essere applicati uniformemente su tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, secondo quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs n.127/91.

Tale principio va interpretato nel senso che le voci dei bilanci delle imprese da consolidare aventi stessa natura e contenuto devono essere valutate, nel bilancio consolidato, con analoghi criteri. E' prevista un'eccezione nel caso in cui il mantenimento della difformità migliori la rappresentazione o risulti irrilevante.