La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo: a) secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita; b) in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.