Se un cedente fornisce una garanzia reale non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia reale da parte del cedente e del cessionario varierà in funzione del fatto che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia reale come segue: a) se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, allora il cedente deve riclassificare l'attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio come attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitale dati in pegno o credito riacquistato) separatamente dalle altre attività; b) se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta in pegno, deve rilevare i proventi della vendita e una passività valutata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia reale; c) se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia reale, il cedente deve eliminare contabilmente la garanzia reale e il cessionario deve rilevare la garanzia reale come una sua attività valutata inizialmente al fair value (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare contabilmente la propria obbligazione a restituire la garanzia reale; d) ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia reale come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia reale come attività.