Se, nell’applicare il paragrafo 7.2.44, l’entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti contenuti nei paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall’entità come riferimenti alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente decorre dalla data della prima applicazione delle presenti modifiche).