Se l'entità valuta il contratto ibrido al fair value (valore equo) secondo quanto stabilito ai paragrafi 4.1.2 A, 4.1.4 o 4.1.5, ma il fair value (valore equo) del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi comparativi, il fair value (valore equo) del contratto ibrido negli esercizi comparativi deve essere la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il contratto primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo se l'entità ridetermina gli esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15).