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IFRS 9 Strumenti finanziari: disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) - p.7.2.3

Riferimenti IFRS
CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)
Descrizione

Alla data di applicazione iniziale l'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a). La classificazione che ne risulta deve essere applicata retroattivamente a prescindere dal modello di business dell'entità negli esercizi precedenti.