L'entità può designare l'elemento, nella sua integralità o una sua componente, come elemento coperto in una relazione di copertura. L'elemento intero comprende tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento. La componente comprende meno dell'intera variazione del fair value (valore equo) o della variabilità dei flussi finanziari dell'elemento. In tal caso, l'entità può designare soltanto i seguenti tipi di componenti (comprese combinazioni) come elementi coperti: a) solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili a uno specifico rischio o a specifici rischi (componente di rischio), a condizione che, sulla base di una valutazione nel contesto della particolare struttura del mercato, la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente (cfr. paragrafi B6.3.8-B-6.3.15). Tra le componenti di rischio rientrano la designazione delle sole variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o altra variabile (rischio unilaterale); b) uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati; c) le componenti di un importo nominale, ossia una parte determinata dell'importo dell'elemento (cfr. paragrafi B6.3.16-B6.3.20).