Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di fair value (valore equo) deve essere contabilizzata come segue: a) l'utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo, se lo strumento di copertura copre uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5); b) l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono rettificare il valore contabile dell'elemento coperto (se applicabile) e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Se l'elemento coperto è un'attività finanziaria (o una sua componente) valutata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, gli importi restano nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'elemento coperto è un impegno irrevocabile non iscritto (o una sua componente), la variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto conseguente alla sua designazione è rilevata come attività o passività con un utile o una perdita corrispondenti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.