Le rettifiche conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), devono essere ammortizzate nell'utile (perdita) d'esercizio se l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per gli utili e le perdite di copertura. L'ammortamento si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data di inizio dell'ammortamento. In caso di attività finanziaria (o di una sua componente) che è un elemento coperto e che è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'ammortamento si applica allo stesso modo ma sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), invece che mediante rettifica del valore contabile.