Nonostante i paragrafi 4.3.3. e 4.3.4, se il contratto contiene uno o più derivati incorporati e il contratto primario non è un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità può designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, tranne nei casi in cui: a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto o b) è chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di un tale contratto ibrido che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un'opzione di rimborso anticipato incorporata in un finanziamento che consente al prenditore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato.