Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. paragrafi B4.3.5 e B4.3.8); b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e c) il contratto ibrido non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è separato).